Nonostante la possibile presenza di personale medico obiettore di coscienza, che per legge può rifiutarsi di prescrivere e somministrare farmaci necessari all’interruzione della gestazione, la Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di sollevare l’obiezione di coscienza nella fase di espulsione dell’embrione, durante la quale il medico, anche se obiettore di coscienza, è tenuto a prestare soccorso alla paziente in quanto si tratta di assistenza medica fornita successivamente all’intervento di interruzione della gravidanza.
Quindi se una donna abbia già assunto i farmaci necessari all’aborto farmacologico o si sia già sottoposta ad aborto chirurgico, il personale medico presente nel momento in cui si verifica l’espulsione dell’embrione e del materiale contenuto nell’utero e presente nelle fasi successive alla rimozione del sacco embrionale, è obbligatoriamente tenuto a fornire assistenza sanitaria, anche se obiettore di coscienza.