L'aborto terapeutico

ETÀ GESTAZIONALE

A prescindere da quanti giorni siano passati dall’ultima mestruazione, l’aborto terapeutico viene eseguito quando la continuazione della gravidanza rappresenta un rischio significativo per la salute fisica o mentale della madre o quando il feto presenta gravi anomalie congenite o malattie che compromettono gravemente la sua sopravvivenza o la sua qualità di vita. L’aborto terapeutico rappresenta in Italia l’unica tipologia di interruzione volontaria di gravidanza, che possa essere effettuata anche una volta trascorsi i 90 giorni di gestazione (12 settimane e 6 giorni) previsti dalla normativa vigente ( Art. 6 legge 194/1978).

IN COSA CONSISTE

L’aborto terapeutico è l’aborto effettuato tramite interventi medici al fine di preservare la salute della madre o di evitare lo sviluppo di un feto affetto da gravi patologie o malformazioni. L’esecuzione dell’aborto terapeutico può avvenire per mezzo di farmaci oppure per via chirurgica. La scelta di effettuare un tipo di trattamento piuttosto che un altro, dipende sostanzialmente dalla settimana di gestazione in cui la donna si trova, dalla presenza di eventuali allergie ai farmaci, dal motivo per cui è necessario praticare l’interruzione della gravidanza, è quindi difficile individuare modalità univoche ma vengono valutate a seconda del caso.

CASISTICHE DELL’OPERAZIONE

L’esecuzione dell’aborto in Italia è regolamentato dalla legge 194/1978, la quale afferma che dopo i novanta giorni di gestazione l’aborto è consentito solo se terapeutico purché vi sia la presenza di gravi condizioni mediche che ne giustifichino l’esecuzione. 

Tali condizioni sono espressamente riportate nell’articolo 6 della legge 194, nel quale si afferma che l’aborto può essere praticato oltre il termine dei novanta giorni solo se:

  •  Il proseguo della gravidanza e/o il parto costituiscono un grave ed effettivo pericolo per la vita della donna;

  •  È stata accertata la presenza di processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, in grado di determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Per poter procedere all’esecuzione dell’aborto terapeutico, è necessario che le condizioni mediche siano gravi a tal punto che quest’atto rappresenti l’unica soluzione. L’aborto terapeutico non è mai una scelta.

LOCALIZZAZIONE

L’aborto terapeutico viene fatto in ospedale o in strutture sanitarie abilitate dalla Regione all’esecuzione di questo tipo di intervento.

FASI DELL’INTERVENTO E RICOVERO

La procedura per l’aborto terapeutico, soprattutto quando questo deve essere praticato oltre i 90 giorni di gestazione, prevede che siano eseguite apposite indagini mediche al fine di determinare se sussistono i criteri per procedere con l’interruzione della gravidanza.

  • L’aborto terapeutico di tipo farmacologico prevede che l’interruzione della gravidanza venga effettuata attraverso la somministrazione di specifici farmaci. Trattandosi di un aborto farmacologico a tutti gli effetti esso viene di norma eseguito entro le prime 7-9 settimane, calcolate a partire dal primo giorno dell’ultimo ciclo mestruale.

  • Se la gravidanza è ad uno stadio più avanzato, come nella maggior parte dei casi, dalla 16° settimana in poi sono più usati in Italia alcuni protocolli che consistono nell’ induzione di un piccolo travaglio di parto che permetta all’utero di espellere il feto; solitamente procedendo con il trattamento chirurgico, utilizzando l’aspirazione che può essere seguita o meno da un raschiamento o il solo raschiamento.

DURATA DELL’INTERVENTO

Entrambi questi trattamenti chirurgici possono essere effettuati anche in Day Hospital. L’anestesia può essere locale o generale, a seconda dei casi.